Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità del provvedimento dell’ASL Bari di rinvio nell’erogazione del servizio di trasporto presso i centri diurni della Provincia di Bari e la condanna dell’ASL Bari e Regione Puglia, in solido tra loro, a risarcire i costi nelle more sopportati dai centri, oltre interessi legali sino al soddisfo.

I fatti. L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4/2010 assegna alle ASL competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati con le ASL. Negli anni passati, l’ASL Bari, nonostante le diffide per l’attivazione del servizio di trasporto ricevute dai centri diurni, dalle associazioni di categoria ed anche dal Comune di Bari, non attivava detto servizio.

Solo nel 2020 l’ASL Bari, per tentare di porre rimedio a tanto, in via eccezionale e temporanea, consentiva ai centri diurni di provvedere al trasporto, corrispondendo, però, agli stessi una tariffa, € 6,51 per utente, che non copriva i costi realmente sopportati. Scaduto il contratto, i centri tornavano a diffidare l’ASL Bari a prendere in carico il servizio o a ricevere una tariffa adeguata ai costi reali. In caso contrario, gli stessi centri avvertivano l’ASL Bari che sarebbero stati costretti ad interrompere il trasporto e che ciò avrebbe creato gravissimi danni agli utenti disabili dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i disabili avevano estrema necessità sulla base dei programmi di riabilitazione autorizzati dalla stessa ASL Bari.

Vista l’inerzia dell’ASL Bari, quattro centri diurni di Bari e Rutigliano, tramite l’Avv. Paolo Gaballo del Foro di Lecce, invocavano giustizia al TAR Puglia, chiedendo di porre rimedio ad una situazione divenuta improcrastinabile, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute negli anni per il trasporto.

Il TAR disponeva il coinvolgimento nei giudizi della Regione Puglia, affinchè la stessa, assieme all’ASL Bari, pervenisse con sollecitudine ad una soluzione della vicenda.

Nonostante il disposto del TAR nulla accadeva; sicchè i quattro centri diurni tornavano ad invocare giustizia al TAR Puglia, che, accogliendo le istanze cautelari avanzate dall’Avv. Gaballo, con quattro ordinanze, ordinava all’ASL Bari ed alla Regione Puglia un tavolo tecnico al fine di risolvere la situazione e, nel caso, rinegoziare con i centri diurni l’originaria tariffa per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, del servizio di trasporto.

Tuttavia, il tavolo tecnico regionale si risolveva in un nulla di fatto; sicchè subentrava il Commissario ad acta in luogo delle Amministrazioni inadempienti.

Anche un centro diurno di Bitonto, dopo aver chiesto all’ASL Bari di erogare il servizio in favore dei propri utenti disabili, si vedeva rinviare dall’ASL l’assunzione diretta del servizio a data indeterminata. Sicchè, tramite l’Avv. Gaballo, impugnava al TAR Puglia il provvedimento dell’ASL Bari, chiedendo la condanna di quest’ultima a svolgere il trasporto in favore dei propri utenti ed il risarcimento dei danni subiti dal centro.

Il TAR Puglia accoglieva il ricorso del centro di Bitonto, dichiarando illegittimo il provvedimento dell’ASL Bari di rinvio dell’erogazione del servizio di trasporto e condannando la Regione Puglia e l’ASL Bari, in solido tra loro, a risarcire i danni, individuandoli nei costi del servizio sopportati dal centro dal 1 ottobre 2021, oltre interessi legali, presumibilmente svariate centinaia di migliaia di euro. In caso di mancato accordo sulla somma da risarcire, il TAR nominava come Commissario ad acta il Prefetto di Bari.

Successivamente il TAR accoglieva anche i ricorsi dei quattro centri di Bari e Rutigliano, condannando ASL Bari e Regione a risarcire i danni e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le responsabilità che la stessa avesse ritenuto di individuare.

L’ASL Bari e la Regione decidevano di appellare tutte le sentenze del TAR.

Questa mattina, è stata pubblicata la prima decisione della III^ Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Corradino-relatore Fedullo) per il centro di Bitonto. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della Regione ed accolto l’appello dell’ASL Bari solo in relazione alla data di decorrenza della condanna risarcitoria. E’ stata, infatti, confermata sia l’illegittimità del provvedimento dell’ASL Bari, di rinvio nell’erogazione del servizio di trasporto presso il centro di Bitonto, sia la condanna dell’ASL Bari e della Regione Puglia a risarcire, in solido, i danni subiti dal centro, sebbene a far data dal gennaio 2023, oltre interessi legali e fino al soddisfo.

Nella pronuncia si leggono passaggi particolarmente significativi sull’inerzia di cui l’ASL Bari e la Regione Puglia si sono rese protagonista nella vicenda: “non può non osservarsi che non risulta agli atti alcuna attività della ASL Bari intesa a chiarire i criteri di compartecipazione alla spesa de qua, con la conseguenza che la deduzione in esame si rivela quale un mero tentativo di giustificazione processuale dell’inerzia contestata. Quanto poi alla posizione della Regione Puglia, non può valere ad esclude la sua responsabilità, come da essa dedotto, la nota dell’8.7.2022, con la quale, nelle more della costituzione del gruppo di lavoro al fine di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, si invitano “i Direttori Generali a non sospendere il servizio di trasporto”, non potendo escludersi che proprio l’avvio del suddetto tavolo tecnico, mai di fatto portato a termine, abbia concorso a determinare il contestato ritardo della ASL Bari nella organizzazione del servizio di trasporto: deve anzi ritenersi che proprio l’invito a non sospendere il servizio di trasporto, in corso di svolgimento da parte dei Centri, abbia con-causato la produzione del danno da questi lamentato, connesso alla esecuzione del servizio a condizioni economiche non remunerative”.

La decisione del Consiglio di Stato riveste particolare importanza, in quanto consente di sbloccare una situazione che si trascina da anni in danno dei centri diurni e dei loro utenti disabili e rappresenta una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal centro diurno, dai genitori dei diversamente abili che usufruiscono del centro e dall’Avv. Paolo Gaballo.

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