Il TAR Lecce rigetta il ricorso di una ditta concorrente e conferma il legittimo insediamento di una nuova struttura del commiato nel Comune di Leverano.

I fatti. Nel 2023 la ditta Pegasus di D’Agostino Davide, titolare di una casa rurale in zona agricola nel Comune di Leverano, presentava un progetto per il cambio di destinazione d’uso della propria casa rurale in struttura del commiato.

Il progetto veniva assentito dal Comune di Leverano, dapprima, con deliberazione di consiglio comunale e, poi, con il rilascio del titolo edilizio.

Sennonchè l’Agenzia Rocco Zecca e Figli s.a.s., già titolare di una struttura nel commiato nel medesimo Comune, ritenendo lesi i propri interessi commerciali dall’insediamento di un’attività concorrente, decideva di impugnare al TAR sia la deliberazione consiliare, che il titolo edilizio rilasciato alla ditta Pegasus, ritenendoli illegittimi. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia Zecca, il suddetto cambio di destinazione d’uso non era consentito in zona agricola, difettavano i presupposti per assentire una nuova sala del commiato e la deliberazione di consiglio comunale non era sufficientemente motivata.

La ditta Pegasus si difendeva con l’Avv. Paolo Gaballo, il 2quale eccepiva l’infondatezza del ricorso, poiché, a suo avviso, il progetto della ditta Pegasus era stato correttamente assentito ai sensi dell’art. 14 del Testo unico dell’edilizia, che consente una deroga alle destinazioni dello strumento urbanistico, e la deliberazione consiliare era adeguatamente motivata in relazione all’interesse pubblico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio e del culto dei defunti.

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la decisione del TAR Lecce.

La Prima Sezione del TAR (Presidente Pasca-relatore Rossi), accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Gaballo, ha dichiarato infondato il ricorso dell’Agenzia Rocco Zecca e figli. E’ stata, infatti, quindi confermata la legittimità sia della deliberazione del Consiglio Comunale di Leverano, che del titolo edilizio rilasciato alla ditta Pegasus.

In particolare il TAR, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Gaballo, ha ritenuto che il titolo edilizio era stato legittimamente rilasciato in deroga allo strumento urbanistico locale ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 380/2001. “Del resto”, si legge nella sentenza del TAR, “se fossero realizzabili ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 – come sostiene la ricorrente – solo costruzioni compatibili con la destinazione d’uso ammessa nella zona, non vi sarebbe mai bisogno di far ricorso alla deroga ivi prevista”.

Il TAR ha, altresì, disatteso la censura del ricorso sulla presunta natura commerciale della nuova casa del commiato assentita dal Comune: “l’Ente civico infatti non ha assentito alcuna attività commerciale, ma una attività, per quanto in atti, funzionale all’interesse pubblicistico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio, dei sentimenti di solidarietà e del culto dei defunti”.

La decisione del TAR riveste particolare importanza, in quanto si tratta della prima pronuncia sull’insediamento in zona agricola di una sala del commiato.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Paolo Gaballo, legale della ditta Pegasus

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